Precisazioni Agenzia Entrate su nuovo formato Fattura Elettronica 1.6

 



(versione stampabile)



Con la Guida alla Fatturazione e all' esterometro aggiornata al 18/12/20 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni sul contenuto dei vari tipi documenti.

Il documento integrale si può scaricare cliccando qui.

Le modifiche che interessano i documenti emessi con eQuilibra sono le seguenti:

 

NOTE DI CREDITO (TD04)

L'Agenzia ha precisato che nelle note di credito l'indicazione degli estremi del documento cui fa riferimento vanno indicati nel TAG 2.1.6   <DatiFattureCollegate>.

Il programma già opera in questo modo a patto che venga selezionata la partita relativa alla fattura presente nello scadenziario.

Per maggiori dettagli cliccare qui.

 

NOTE DI DEBITO (TD05)

L'Agenzia ha precisato che le note di debito servono unicamente a variare in aumento quanto fatturato in precedenza (non sono ammesse le note di debito verso i propri fornitori per importi errati o merce resa).

Ha inoltre precisato che l'indicazione degli estremi del documento cui fa riferimento vanno indicati nel TAG 2.1.6 <DatiFattureCollegate>. Il programma già opera in questo modo a patto che venga utilizzato il bottone "fatture collegate" come indicato nella Faq relativa all'emissione delle note di debito, per maggiori dettagli  cliccare qui.

 

AUTOFATTURE (TD16-TD17-TD18-TD19)

Per tutte le tipologie di Autofatture valgono le medesime regole suggerite da Agenzia Entrate:

 

1.    la loro comunicazione a SDI rimane facoltativa entro la fine del mese di ricevimento del documento;

 

2.    le autofatture comunicate a SDI saranno utilizzate da Agenzia Entrate per l'elaborazione delle bozze dei registri acquisti;

 

3.    il documento Autofattura va intestato al fornitore (nazionale o estero);

 

4.    la DATA  del documento deve corrispondere:

§  alla data di ricezione della fattura o ad una data ricadente nel mese di ricezione della fattura per il reverse charge interno (TD16) o IntraUE (TD17-TD18);

§  alla data di effettuazione dell'operazione se il fornitore è Extra UE, di San Marino o Città del Vaticano (TD17-TD19);

 

5.    è consigliabile utilizzare una numerazione progressiva a parte per numerare le autofatture;

 

6.    gli estremi della fattura del fornitore vanno indicati nel tag 2.1.6 <DatiFattureCollegate>.

 

Quest'ultima funzione verrà resa disponibile con un apposito aggiornamento nel mese di gennaio.

 

SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

 

Il Decreto MEF del 04/12/2020 ha modificato i termini per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, diversificandolo in base all'importo dell'imposta dovuta e lasciando più tempo quando l'imposta è inferiore a 250 euro a trimestre relativamente al I° e II° trimestre.

Diversamente il termine generico è entro la fine del secondo mese successivo al trimestre.

Schematizziamo le scadenze:

 

Trimestre emissione fatture

Imposta dovuta

Scadenza versamento

I° Trimestre

Se = o superiore 250 €

 

Se inferiore 250 €

31 maggio

 

30 settembre

 

II° Trimestre

Se = o superiore 250 €

30 settembre

 

I° Trim. + II° Trim.

 

III° Trimestre

 

Se inferiore 250 €

 

Qualsiasi importo

 

30 novembre

 

 

IV° Trimestre

Qualsiasi importo

28 febbraio

 

 

Per maggiori dettagli sul calcolo dell'imposta di bollo sulle fatture elettronica in eQuilibra cliccare qui.

 

 

 

Buon lavoro e Buon Anno.

 

Supporto Clienti eQuilibra