Precisazioni Agenzia Entrate su nuovo formato Fattura
Elettronica 1.6
Con la Guida
alla Fatturazione e all' esterometro aggiornata al 18/12/20 l'Agenzia delle
Entrate ha fornito alcune precisazioni sul contenuto dei vari tipi documenti.
Il documento
integrale si può scaricare cliccando qui.
Le modifiche
che interessano i documenti emessi con eQuilibra sono le seguenti:
NOTE DI CREDITO (TD04)
L'Agenzia ha
precisato che nelle note di credito l'indicazione degli estremi del documento
cui fa riferimento vanno indicati nel TAG
2.1.6 <DatiFattureCollegate>.
Il programma
già opera in questo modo a patto che venga selezionata la partita relativa alla
fattura presente nello scadenziario.
Per maggiori
dettagli cliccare qui.
NOTE DI DEBITO (TD05)
L'Agenzia ha
precisato che le note di debito servono unicamente a variare in aumento quanto
fatturato in precedenza (non sono ammesse le note di debito verso i propri
fornitori per importi errati o merce resa).
Ha inoltre
precisato che l'indicazione degli estremi del documento cui fa riferimento
vanno indicati nel TAG 2.1.6 <DatiFattureCollegate>.
Il programma già opera in questo modo a patto
che venga utilizzato il bottone "fatture
collegate" come indicato nella Faq relativa all'emissione delle note
di debito, per maggiori dettagli
cliccare qui.
AUTOFATTURE (TD16-TD17-TD18-TD19)
Per tutte le
tipologie di Autofatture valgono le medesime regole suggerite da Agenzia
Entrate:
1. la loro comunicazione a SDI rimane facoltativa
entro la fine del mese di ricevimento del documento;
2. le autofatture comunicate a SDI
saranno utilizzate da Agenzia Entrate per l'elaborazione delle bozze dei
registri acquisti;
3. il documento Autofattura va intestato
al fornitore (nazionale o estero);
4. la DATA del documento deve corrispondere:
§ alla data di ricezione della fattura
o ad una data ricadente nel mese di ricezione della fattura per il reverse
charge interno (TD16) o IntraUE (TD17-TD18);
§
alla
data di effettuazione dell'operazione se il fornitore è Extra UE, di San Marino
o Città del Vaticano (TD17-TD19);
5. è consigliabile utilizzare una
numerazione progressiva a parte per numerare le autofatture;
6. gli estremi della fattura del fornitore vanno indicati nel tag 2.1.6 <DatiFattureCollegate>.
Quest'ultima
funzione verrà resa disponibile con un apposito aggiornamento nel mese di
gennaio.
SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE
Il Decreto
MEF del 04/12/2020 ha modificato i termini per il versamento dell'imposta di
bollo sulle fatture elettroniche, diversificandolo in base all'importo
dell'imposta dovuta e lasciando più tempo quando l'imposta è inferiore a 250
euro a trimestre relativamente al I° e II° trimestre.
Diversamente
il termine generico è entro la fine del secondo mese successivo al trimestre.
Schematizziamo
le scadenze:
Trimestre
emissione fatture |
Imposta dovuta |
Scadenza versamento |
I° Trimestre |
Se = o superiore 250 € Se inferiore 250 € |
31 maggio 30 settembre |
II° Trimestre |
Se = o superiore 250 € |
30 settembre |
I° Trim. + II° Trim. III° Trimestre |
Se inferiore 250 € Qualsiasi importo |
30 novembre |
IV° Trimestre |
Qualsiasi importo |
28 febbraio |
Per maggiori dettagli sul calcolo
dell'imposta di bollo sulle fatture elettronica in eQuilibra cliccare
qui.
Buon lavoro e Buon Anno.
Supporto Clienti eQuilibra